Chiarimenti sull’estinzione dell’ipoteca


La recente trasformazione in legge del Decreto Bersani ha creato molta confusione nel settore dei mutui soprattutto per la scarsa comunicazione fatta a proposito delle modifiche introdotte. Uno dei punti salienti riguarda l’estinzione dell’ipoteca che prima della Legge Bersani poteva essere fatta solo con l’ausilio del notaio.

Su questo punto il decreto è molto chiaro, ecco un estratto del Decreto Bersani:

Art. 13
8-sexies. Ai fini di cui all’articolo 2878 del codice civile, ed in deroga all’articolo 2847 del codice civile, se il creditore è soggetto esercente attività bancaria o finanziaria, l’ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell’obbligazione garantita.

8-septies. Il creditore è tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione e a trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro 30 giorni dalla stessa data, secondo
le modalità di cui al comma 8-octies e senza alcun onere per il debitore.

8-octies. L’Agenzia del territorio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento determina le modalità di trasmissione della comunicazione di cui al comma 8-septies, anche in via telematica, tali da assicurare la provenienza della stessa dal creditore o da persona da questo addetta o preposta a qualsiasi titolo.

8-novies. L’estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all’Agenzia del territorio ed al debitore, entro il medesimo termine di trenta giorni successivi alla scadenza dell’obbligazione, con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell’ipoteca, che l’ipoteca permane. In tal caso l’Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all’annotazione in margine all’iscrizione dell’ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma.

8-decies. Decorso il termine di cui al comma 8-septies il conservatore, accertata la presenza della comunicazione di cui al medesimo comma secondo modalità conformi alle previsioni del comma 8-octies ed in mancanza della comunicazione di cui al comma 8-novies, procede d’ufficio alla cancellazione dell’ipoteca entro il giorno successivo e fino all’avvenuta cancellazione rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al comma 8-septies.

8-undecies. Ai fini dei commi da 8-sexies a 8-terdecies non è necessaria l’autentica notarile.

8-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies trovano applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla medesima data decorrono i termini di cui ai commi 8-septies e 8-novies per i mutui immobiliari estinti a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-undecies e le clausole in contrasto con le prescrizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies sono nulle e non comportano la nullità del contratto.

8-terdecies. Per i mutui di cui ai commi da 8-sexies a 8-duodecies estinti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 8-septies decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

8-quaterdecies. Le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies del presente articolo e di cui agli articoli 7 e 8 trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti”.

Quindi è chiaro che non serve più il notaio e l’ipoteca deve essere cancellata d’ufficio tramite comunicazione in conservatoria.

Adesso ci troviamo in una situazione di transizione in cui devono essere ancora stabilite tutte le procedure e i vari istituti si devono adeguare a quanto stabilito per legge, da qui la confusione degli ultimi giorni.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Hanno votato 6 utenti)
Loading ... Loading ...

Pubblicato Mercoledì, 4 Aprile 2007 da Admin

Archiviato in: Decreto Bersani, Mutui e Finanziamenti

« Le penali sui mutui fanno ancora discutere
Affitti sempre più cari »

Commenti (10)

  • Newsletter

  • Comments RSS - Trackback - Scrivi Commento

    1 nicò dice:

    QUANDO ENTRI IN TRIBUNALE CÈ SCRITTO CHE LA LEGGE É UGUALE PER TUTTI…… MA NON MI SEMBRA CARO SIGNOR BERSANI.

    Inserito Giovedì, 12 Aprile 2007 @ 10:15 pm
    2 FRANCESCO dice:

    SE MI RIVOLGO AD UN’ALTRA BANCA PER ESTINGUERE IL MUTUO KE HO ACCESO CON LA MIA A KE SPESE VADO INCONTRO..DEVO PAGARE UN NUOVO ATTO NOTARILE..DEVO MANTENERE LO STESSO TASSO?

    Inserito Giovedì, 10 Maggio 2007 @ 11:29 am
    3 GIANNI SANTUCCI dice:

    VORREI ESTINGUERE IL MUTUO CHE HO CONTRATTO CON LA MIA BANCA NELL’ANNO 2000,PER PASSARE AD UN’ALTRO ISTITUTO PIU’ CONVENIENTE.NEL PREVENTIVO DEL NOTAIO SI PARLA ANCHE DI UNA CERTA SOMMA PER L’ESTINZIONE DELL’IPOTECA CHE FORSE A DETTA SUA POTREI NON PAGARE.LA MIA BANCA AD OGGI 11/05/2007 NON SA SE DEVO PAGARE QUESTA SOMMA OPPURE NO! GRADIREI UN VOSTRO CONSIGLIO AL MIO PROBLEMA. RIMANENDO IN ATTESA DI VOSTRA RISPOSTA PORGO I MIEI SALUTI

    Inserito Venerdì, 11 Maggio 2007 @ 3:29 pm
    4 gianluca dice:

    qui http://www.umm.it/?p=109 puoi trovare alcune informazioni su come richiedere la penale

    Inserito Lunedì, 14 Maggio 2007 @ 2:26 pm
    5 Fulvio Babbini dice:

    Gent.mi Sigg.ri,
    è possibile sapere se, per un mutuo di cui è stata richiesta estinzione con la rata in scadenza a fine anno 2006 e di cui si è richiesta debita quietanza e dichiarazione di debito estinto, posso richiedere che l’estinzione dell’ipoteca avvenga a carico dell’istituto Bancario? E con che tempi?
    Grazie per la collaborazione!
    Fulvio Babbini

    Inserito Martedì, 15 Maggio 2007 @ 11:19 am
    6 raffaella epifani dice:

    mi piacerebbe sapere come funzionava l’estinzione dell’ipoteca prima del decreto bersani grazie

    Inserito Domenica, 17 Giugno 2007 @ 8:19 pm
    7 rossano dice:

    Ho estinto il mutuo nel 1986 e ancora risulta l’ipoteca. Cosa devo fare? Non dovrebbe essere cancellata dall’ufficio di competenza visto che sono passati + di 20 anni?A chi mi devo rivolgere? Qualè l’ufficio da contattare?

    Inserito Giovedì, 5 Luglio 2007 @ 1:05 pm
    8 giovanna dice:

    dovrei estinguere un’ipoteca, cosa devo fare? a chi rivolgermi?

    Inserito Giovedì, 6 Settembre 2007 @ 5:21 pm
    9 Antonia A. dice:

    Ho istinto il mutuo il 30/06/2003 presso una Banca, senza nessuna mora. Cosa devo fare per non incorrere a spese notarili! Quali sono i passaggi, non essendo competente. Grazie.

    Inserito Lunedì, 3 Marzo 2008 @ 2:53 pm
    10 Vincenzo dice:

    Ho estinto il mutuo in data 2.01.2006 e in virtù del decreto bersani l’ipoteca d’ufficio doveva essere cancellata!visto che questo non è avvenuto ho fatto richiesta alla banca indicando l’art. 13 comma 8 sexies e seg. del decreto, ma loro mi hanno risposto che la cancellazione richiesta non rientra nella casistica prevista dal decreto, perchè trattasi di mutuo frazionato, soggetto a restrizione ipotecaria e non a cancellazione totale d’ipoteca!
    questo significa che il decreto prevede casi specifici, ma non menzionati?!!!
    Inoltre dice che la circolare n. 5 dell’agenzia del territorio precisa che tale procedimento di cancellazione semplificata è applicabile unicamente alle cancellazioni totali e non alle ipoteche a garanzia di mutui frazionati.
    Potete aiutarmi?!!!

    Inserito Domenica, 6 Aprile 2008 @ 3:11 pm

    Scrivi Commento