Chiarimenti sull’estinzione dell’ipoteca
La recente trasformazione in legge del Decreto Bersani ha creato molta confusione nel settore dei mutui soprattutto per la scarsa comunicazione fatta a proposito delle modifiche introdotte. Uno dei punti salienti riguarda l’estinzione dell’ipoteca che prima della Legge Bersani poteva essere fatta solo con l’ausilio del notaio.
Su questo punto il decreto è molto chiaro, ecco un estratto del Decreto Bersani:
Art. 13
8-sexies. Ai fini di cui all’articolo 2878 del codice civile, ed in deroga all’articolo 2847 del codice civile, se il creditore è soggetto esercente attività bancaria o finanziaria, l’ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell’obbligazione garantita.
8-septies. Il creditore è tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione e a trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro 30 giorni dalla stessa data, secondo
le modalità di cui al comma 8-octies e senza alcun onere per il debitore.
8-octies. L’Agenzia del territorio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento determina le modalità di trasmissione della comunicazione di cui al comma 8-septies, anche in via telematica, tali da assicurare la provenienza della stessa dal creditore o da persona da questo addetta o preposta a qualsiasi titolo.
8-novies. L’estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all’Agenzia del territorio ed al debitore, entro il medesimo termine di trenta giorni successivi alla scadenza dell’obbligazione, con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell’ipoteca, che l’ipoteca permane. In tal caso l’Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all’annotazione in margine all’iscrizione dell’ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma.
8-decies. Decorso il termine di cui al comma 8-septies il conservatore, accertata la presenza della comunicazione di cui al medesimo comma secondo modalità conformi alle previsioni del comma 8-octies ed in mancanza della comunicazione di cui al comma 8-novies, procede d’ufficio alla cancellazione dell’ipoteca entro il giorno successivo e fino all’avvenuta cancellazione rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al comma 8-septies.
8-undecies. Ai fini dei commi da 8-sexies a 8-terdecies non è necessaria l’autentica notarile.
8-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies trovano applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla medesima data decorrono i termini di cui ai commi 8-septies e 8-novies per i mutui immobiliari estinti a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-undecies e le clausole in contrasto con le prescrizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies sono nulle e non comportano la nullità del contratto.
8-terdecies. Per i mutui di cui ai commi da 8-sexies a 8-duodecies estinti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 8-septies decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
8-quaterdecies. Le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies del presente articolo e di cui agli articoli 7 e 8 trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti”.
Quindi è chiaro che non serve più il notaio e l’ipoteca deve essere cancellata d’ufficio tramite comunicazione in conservatoria.
Adesso ci troviamo in una situazione di transizione in cui devono essere ancora stabilite tutte le procedure e i vari istituti si devono adeguare a quanto stabilito per legge, da qui la confusione degli ultimi giorni.
Pubblicato Mercoledì, 4 Aprile 2007 da Admin
Archiviato in: Decreto Bersani, Mutui e Finanziamenti
« Le penali sui mutui fanno ancora discutereAffitti sempre più cari »





Loading ...
QUANDO ENTRI IN TRIBUNALE CÈ SCRITTO CHE LA LEGGE É UGUALE PER TUTTI…… MA NON MI SEMBRA CARO SIGNOR BERSANI.